Pratiche e consulenze DURC e DURC di congruità.

Di cosa ci occupiamo

Il comparto edile ha subito, negli ultimi anni, una serie di riforme burocratiche che ne hanno disorientato in modo indiscutibile le abitudini tradizionali di lavoro.

Da ultimo, l’introduzione del “Durc di congruità” ha notevolmente aggravato il carico di adempimenti necessari e richiesti anche ad imprese di modeste dimensioni, costrette a dedicarsi con costanza a monitorare il portale di riferimento, Edilconnect, non sempre di semplice interpretazione ove l’impresa non sia dotata di un idoneo ufficio tecnico.

Il Durc di congruità si distingue dal Durc ordinario in quanto il primo si riferisce al singolo cantiere e la sua validità è in costante evoluzione, per tale motivo deve essere regolarmente monitorato, mentre il secondo attiene l’impresa e ha una validità pari a quattro mesi, sempre che non intervenga la constatazione di violazioni da parte degli organi preposti alle verifiche.

Nell’intento delle autorità, il Durc di congruità si prefigge l’obbiettivo di ridurre l’impiego di manodopera occupata in “nero”, o in “grigio” (dichiarando un numero di ore inferiore a quelle effettivamente lavorate), mentre il più noto Durc tradizionale ha unicamente lo scopo di consentire l’assunzione di appalti da parte di imprese in regola con i versamenti di Inps, Inail e cassa edile.

Il rilascio del Durc di congruità, come quello ordinario per le imprese edili con dipendenti, è di competenza delle casse edili, che si sono strutturate a livello nazionale tramite il portale
denominato Edilconnect.

Per le imprese metalmeccaniche, il rilascio del Durc è di spettanza di Inps e Inail e può essere richiesto ad entrambe gli enti in modo indistinto.

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